Esami di stato
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
AMMISSIONE ALL’ESAME: per essere ammessi all’esame gli alunni:
- devono aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;
- aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
- Il voto di ammissione resta disciplinato in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
- Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue straniere.
Materiali incontri USR su Esame di Stato – 12 e 13 aprile 2022
- Renato Rovetta – L’Esame di Stato di primo ciclo 2022, back to the future!
- Marina Attimonelli – Esami di Stato del primo ciclo
- Emanuele Contu – La prova di italiano negli Esami di Stato di primo ciclo
- Anna Asti – Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche negli Esami di Stato del primo ciclo
- Clara Alemani – La prova orale dell’Esame di Stato 2021-2022
Normativa Vigente
- Ordinanza Ministeriale 64 del 14 marzo 2022
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, (Certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione)